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Caso di Successo riguardante la condanna ad un Istituto di Credito Bancario a favore di una società di € 33.807,99 per interessi debitori, interessi anatocistici, cms e spese non dovute

Il Tribunale di Milano ha condannato un Istituto di Credito Bancario alla ripetizione in favore di una società correntista della somma di € 33.807,99 illegittimamente incassate a titolo di interessi debitori, interessi anatocistici, cms e spese dal 1986 al 2001.     

Una società milanese operante nel settore “trivellazione e sondaggi” si rivolgeva al mio studio per verificare la legittimità delle poste passive annotate in un conto corrente aperto negli anni ottanta e chiuso nel 2001.  Si conveniva, pertanto, di citare avanti il Tribunale di Milano il predetto Istituto di Credito per vederlo condannare alla ripetizione delle somme indebitamente incassate nel corso di tutto il rapporto di conto corrente.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9404/2013 accoglieva la domanda della correntista, rigettando l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca per i seguenti motivi: <<deve osservarsi che la norma codicistica prevede che ogni pagamento venga imputato prima al capitale e successivamente agli interessi e si riferisce a crediti liquidi ed esigibili che per loro natura – ex art. 1282 c.c. – producono interessi.

Orbene l’art. 1194 c.c. non può ritenersi applicabile al rapporto di conto corrente, non potendosi distinguere tra pagamento in senso proprio di interessi e di capitale, trattandosi di un rapporto ove tra l’altro gli interessi sono previsti quale voce contrattuale e dunque concordati tra le parti; in considerazione pertanto della struttura unitaria del rapporto di conto corrente nella rielaborazione del saldo contabile non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1194 c.c. che presuppone la preesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ipotesi non ravvisabile nel conto corrente bancario se non alla chiusura del medesimo; così sul punto anche la giurisprudenza della Suprema Corte: “La disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili” (Cassazione civile, sez. I, sent. n. 6022 del 16 aprile 2003); va quindi presa in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte attrice; in conclusione, va accolta la domanda attorea e la banca convenuta va condannata a restituire a parte attrice, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la somma di euro 33.807,99, oltre interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo>>.  

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